Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguata e specifica, tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

Tale formazione deve essere erogata nel rispetto dei contenuti, delle modalità e durata indicata nell’Accordo CSR 53/2012, pubblicato il 12 marzo 2012. Tale accordo definisce:

  • le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
  • i soggetti formatori;
  • la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione;
  • Allegato I – requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
  • Allegato II – la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
  • Allegati III – X: requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratici.

L’entrata in vigore dell’Accordo è stata posta al 22 marzo 2012, tranne che per il settore agricolo per cui tale scadenza è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 2017.

Si ricorda, che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, stabiliti dall’Accordo CSR 53/2012, sono richiamati anche ai fini della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” (revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione).

Percorso formativo

 Il percorso formativo, strutturato in corso base e di aggiornamento, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.

Il corso base è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura (vedi tabella seguente).

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Durata e validità dell’aggiornamento

 L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.

Di seguito una sintesi delle nuove scadenze della formazione in relazione a diversi casi che si possono verificare (al fine di mettere in risalto i cambiamenti sono evidenziate anche le precedenti scadenze), nonché una sintesi delle indicazioni ministeriali per una omogenea applicazione dell’Accordo.

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Sanzioni

 Per quanto riguarda le sanzioni sono da ricercarsi nell’apparato sanzionatorio generale (articolo 55) legato all’articolo 37 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che la violazione per la mancata formazione prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Di recente le sanzioni sulla formazione si sono inasprite con il comma 6 –bis dell’articolo 55:

“6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.