Sicurezza sul lavoro/INAIL. Comunicazione dell’infortunio sul lavoro a fini statistici (SINP) e Registro degli esposti informatizzato. Nuovi adempimenti a partire dal 12 ottobre 2017. Prime indicazioni
Si forniscono alcune anticipazioni in merito all’entrata in vigore – prevista per il prossimo 12 ottobre – dei seguenti adempimenti per i datori di lavoro di tutti i settori, compresi quelli del comparto agricolo:
- obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n.81/2008. L’obbligo, la cui entrata in vigore era originariamente subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche e di funzionamento del SINP , entrerà in vigore, a circa dieci anni di distanza dalla sua introduzione per legge, il 12 ottobre p.v. Da tale data, dunque, l’INAIL – cui è affidata la gestione tecnica ed informatica del SINP – dovrà rendere operativa la predetta comunicazione attraverso il proprio portale web.
Vale la pena di sottolineare in proposito che:- tale comunicazione – valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi – deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità ;
- la violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008).
- obbligo di tenuta del Registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici, in correlazione con gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (artt. 243, 260 e 280 del decreto legislativo n. 81/2008). Si ricorda che detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente e consegna copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ogni tre anni le eventuali variazioni intervenute. Il registro, fino ad ora tenuto in formato cartaceo, verrà sostituito dal 12 ottobre 2017 da quello in modalità informatica (la scadenza del 12 ottobre 2017 , prevista dall’articolo 53 comma 6 del D.Lgs n. 81/2008 , deriva dalla disapplicazione delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici per i lavoratori esposti di cui agli artt. 243 e 280 D.Lgs n. 81/2008).
In attesa dell’emanazione da parte dell’INAIL di un’apposita circolare esplicativa – prevista per i prossimi giorni – si allegano alla presente comunicazione le presentazioni – acquisite in anteprima – degli applicativi informatici che INAIL starebbe per rilasciare sulla propria piattaforma web per la gestione della comunicazione di infortunio a fini statistici e per il registro informatico degli esposti (cfr.: Allegato 1 – Comunicazione infortuni; Allegato 2 – Comunicazione infortuni settore agricoltura; Allegato 3 – Registro di esposizione ex art 243 T.U.; Allegato 4 – Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro).
Si sottolinea in proposito che, per quanto riguarda la comunicazione dell’infortunio che comporta un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno, l’INAIL ha previsto una specifica procedura telematica di trasmissione dedicata al settore agricolo.
Per quanto riguarda invece il “Registro di esposizione”, INAIL ha preparato un applicativo informativo per gestire informaticamente le iscrizione dei lavoratori esposti ed eventuali variazioni ma sembrerebbe non essere applicabile, almeno in prima battuta, al settore agricolo.
Confagricoltura ha segnalato all’INAIL il grave ritardo nell’emanazione delle istruzioni e degli applicativi relativi agli adempimenti in oggetto, tenuto anche conto delle pesanti sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti.
Restano da chiarire in particolare i rapporti tra le due dichiarazioni di infortunio (quella a fini statistici per gli eventi che comportano assenze superiori ad 1 giorno e quella ordinaria a fini assicurativi per assenze superiori a 3 giorni) e le modalità di accesso alle procedure telematiche INAIL da parte dei datori di lavoro agricolo e dei loro intermediari che, come noto, non sono accreditati sul portale INAIL ai fini che qui interessano.