Come previsto dal Decreto Milleproroghe, a far data dal 12/10/2017 scatta l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), ai sensi dell’art 18 del Dlgs 81/2008.
Tale comunicazione – valida a fini statistico-informativi – deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato di infortunio ed è un obbligo diverso da quello della “classica” denuncia di infortunio prevista per gli eventi che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni e che rimane in vigore con le consuete modalità.
La violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici comporta una sanzione amministrativa pecuniari da € 548,00 ad € 1972,80.
Pur nell’imminentissima entrata in vigore della norma, si attende ancora circolare esplicativa Inail, che apporti importanti e necessari chiarimenti procedurali.