Con circolare n. 40 del 2/03/2018, l’INPS ha fornito indicazioni operative per beneficiare dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro.
Tale norma, come si ricorderà, ha previsto uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi, pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro (ad esclusione di quelli antinfortunistici INAIL), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 (con un limite massimo di agevolazione fruibile per ciascun lavoratore di 3.000 euro annui).
L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate successivamente al 2018, ma in tal caso dovrà riguardare giovani con meno di 30 anni di età (anziché 35).
L’esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine (in tal caso il requisito anagrafico previsto dalla norma deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto) e nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (in quest’ultimo caso l’agevolazione spetta per 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo per l’apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione).L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro viene elevato dal 50 al 100% – sempre nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua – per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, le seguenti categorie di soggetti:
- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro;
- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello .
L’agevolazione contributiva spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato compresi dunque i datori di lavoro agricolo. L’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio paghe di Confagricoltura.