L’appalto, in base all’articolo 1655 C.C., è quel contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Si distingue dalla somministrazione di lavoro che può invece essere svolta solo da agenzie regolarmente autorizzate.
Il contesto normativo stabilisce i requisiti necessari affinché l’appalto possa considerarsi “genuino”.
Di seguito una breve sintesi per inquadrare correttamente una situazione di appalto.
L’appaltatore deve:
- risultare in possesso di una adeguata organizzazione di impresa e dei mezzi necessari per poter svolgere le lavorazioni oggetto dell’appalto.
- operare in condizioni di autonomia rispetto al committente, evitando quindi ingerenze di quest’ultimo nella gestione delle lavorazioni appaltate.
- Esercitare in completa autonomia rispetto al committente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.
- Assumere su di sé il rischio economico del lavoro che gli è stato commissionato.
I lavoratori dell’appaltatore impiegati nell’appalto:
- NON devono sostituire per nessuna ragione i dipendenti del committente;
- NON devono prendere ordini dal committente o da suoi dipendenti;
- NON devono essere soggetti al controllo e al potere direttivo del committente;
- NON devono essere impiegati in lavori diversi da quelli appaltati;
- DEVONO essere riconoscibili quali dipendenti dell’appaltatore (tesserino di riconoscimento);
- DEVONO utilizzare propri strumenti ed attrezzature.
Il committente:
- NON PUO’ in nessun caso dare ordini ai lavoratori impegnati nell’appalto né organizzarne le attività;
- NON PUO’ sostituirsi all’appaltatore, dirigendo nella sostanza i lavori;
- DEVE verificare che l’appaltatore abbia i requisiti per poter svolgere le attività oggetto dell’appalto (facendosi fornire la Visura camerale in cui sia evidenziata l’attività “conto terzi”);
- DEVE farsi consegnare dall’appaltatore il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
APPALTO E SICUREZZA SUL LAVORO
In merito alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, il committente HA L’OBBLIGO DI:
- verificare che l’appaltatore sia in possesso dei requisiti tecnico professionali per poter svolgere le attività (facendosi consegnare una autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali);
- fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui andrà ad operare;
- coordinare con l’appaltatore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte;
- elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), nel caso di contemporanea presenza nei luoghi di lavoro tra lavoratori del committente e dell’appaltatore;
- verificare che l’appaltatore ottemperi a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché a quanto previsto dal D.lgs 81/08 ss.mm.ii. ed in particolare dall’articolo 26 del medesimo (facendosi consegnare copia del DVR e verificando che nello stesso siano considerati i rischi propri delle lavorazioni appaltate);
- verificare che i dipendenti dell’appaltatore siano muniti di apposito tesserino di riconoscimento;
ATTENZIONE
- Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo/extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano le medesime condizioni di lavoro e di occupazione -compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento- previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro.
- Il corrispettivo delle lavorazioni dovrà essere pattuito in relazione alle complessive lavorazioni concordate, senza tener conto delle ore lavorate dall’appaltatore e dai suoi dipendenti.
- Ricordiamo, infine, che in base all’articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 il committente è obbligato in solido con l’appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. A tal riguardo sarebbe opportuno che la ditta appaltatrice consegnasse al committente copia dei modelli Unilav, dai quali deve desumersi anche l’applicazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti.
- Pur non essendo obbligatoria la forma scritta, al fine di regolare in maniera chiara compiti e responsabilità, si suggerisce di procedere alla redazione di un contratto di appalto scritto.