Il giorno 12/10/2018 è stata pubblicata la DGR 1423 riguardante la classificazione delle aziende agrituristiche con alloggio (camere, appartamenti e agricampeggi) e le modalità per la richiesta di utilizzo del marchio “agriturismo Italia”.
la DGR è scaricabile al seguente link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=379101

Si tratta di un adempimento che obbliga le aziende in attività a richiedere la classificazione e l’utilizzo del “logo” regionale, come già previsto dall’art. 20, comma 1 e dall’art. 25, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii., relativo all’esposizione del simbolo regionale identificativo del turismo veneto e del logo delle attività turistiche connesse al settore primario.

Il requisito s’intende soddisfatto, secondo che l’azienda effettui solo alloggio o alloggio e ristorazione o solo ristorazione, con le seguenti modalità:

– azienda effettui alloggio con o senza ristorazione: è obbligatoria l’esposizione della “Targa di riconoscimento” comprendente il logo “Agriturismo Italia” e il logo “girasoli”
– azienda effettui solo ristorazione/spuntini: è obbligatoria l’esposizione della “Targa di riconoscimento” comprendente il logo “Agriturismo Italia”

La differenza tra operatori con ospitalità e non, è che la classificazione (numero di girasoli) si applica esclusivamente alle aziende agrituristiche con alloggio, mentre per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità è sufficiente l’esposizione della Targa di riconoscimento con il solo logo “Agriturismo Italia”.
L’azienda potrà quindi predisporre una sola targa, che in qualsiasi caso avrà il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e del logo delle attività turistiche connesse al settore primario e sarà integrata nel solo caso di alloggio, anche con i girasoli (da 1 a 5 secondo la classificazione).

La domanda di classificazione dovrà essere presentata dalle aziende tramite SUAP alla Provincia/Città Metropolitana competente con la seguente tempistica:
– Imprese già attive
dalla data di pubblicazione della delibera, le imprese già attive come agriturismo hanno tempo 180 giorni di tempo per presentare domanda di riconoscimento (entro il 10 Aprile 2019).
Dalla presentazione della domanda di classificazione, le aziende avranno poi altri 60 giorni di tempo per esporre la targa di riconoscimento che sarà individuata. La domanda di classificazione va presentata tramite SUAP.
nuove attività agrituristiche –
la domanda di classificazione andrà essere presentata prima della SCIA. Solo una volta ottenuta la classificazione (l’amministrazione ha tempo 60 giorni dalla data di presentazione per il rilascio della classificazione) potrà essere presentata al Comune la SCIA per l’avvio dell’attività. Su questo punto Agriturist ha aperto una discussione con la Regione per cercare di chiarire la norma, per la tempistica.

La classificazione ha validità 5 anni salvo modifica dei requisiti o delle condizioni dell’azienda che impongano una nuova domanda di classificazione.
Decorsi i 5 anni o in caso di variazione del piano agrituristico, l’azienda dovrà confermare o modificare la classificazione sempre tramite il Suap.

Per quanto riguarda i parametri per l’attribuzione dei girasoli, il sistema prevede 7 sezioni tematiche divise in una serie di requisiti ciascuno dei quali corrisponde a un punteggio.
Sono inoltre previsti i cosiddetti “requisiti speciali”. Tali requisiti sono necessari per accedere alle categoria più alte, dalla terza (3 girasoli) alla 5 (5 girasoli).

Operatività: anche su questo punto Agriturist ha aperto una discussione con la Regione per cercare di chiarire le specifiche per le modalità di predisposizione della “Targa di riconoscimento” da parte della Regione. Appena saranno emanate seguirà un aggiornamento. Nel frattempo si invitano le aziende che effettuano alloggio a simulare la classificazione.