Il Ministero della Salute, a seguito di alcune richieste di chiarimento, ha dato disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alla macellazione domiciliare di suini provenienti da allevamenti da ingrasso. Il ministero della Salute ha precisato che, nel caso della movimentazione di un singolo capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per autoconsumo, non si prevede la necessità di assegnazione di un codice aziendale.
Quindi nel caso in cui l’animale, previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente, venga sottoposto a macellazione domiciliare, la tracciabilità sarà garantita solo dalla compilazione del modello 4 in cui si dovranno indicare il codice aziendale, la denominazione e l’indirizzo dell’allevamento di provenienza, il codice identificativo dell’animale, la destinazione dell’animale con nome e codice fiscale del destinatario e l’indirizzo del luogo ove si procederà alla macellazione e la causale: “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”.
Permane, invece, per ovvi motivi di prevenzione, la necessità di assegnare il codice aziendale a quei detentori che acquisiscono un suino per consumo familiare ma che lo detengono e lo allevano seppur per brevi periodi.