Con l’ultima Legge Finanziaria, è stata introdotta una norma che amplia le possibilità della vendita diretta ai consumatori finali, da parte delle imprese agricole, regolamentata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001. Con il nuovo comma 1-bis è adesso consentito di vendere – in misura non prevalente – anche prodotti agricoli di terzi, anche se non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli derivanti dall’attività agricola principale, purché vengano acquistati da altri imprenditori agricoli. Devono essere comunque rispettate le condizioni dettate dalle norme già vigenti, e cioè che i ricavi della cessione dei prodotti di terzi non devono superare 160.000 euro (imprese individuali) o 4.000.000 di euro (società), ed in ogni caso deve verificarsi la prevalenza dei prodotti derivanti dalla propria azienda agricola.
Si sottolinea che tale norma ha carattere amministrativo. La norma fiscale su questo punto è rimasta invariata, e pertanto la “semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti acquistati da terzi”, senza che vi sia un processo di manipolazione o trasformazione, non dà luogo ad attività agricole connesse, bensì ad attività commerciale, con conseguente obbligo di contabilità separata, tassazione “a bilancio”, assoggettamento ad Irap ecc. (circolare n. 44 del 2004 dell’Agenzia delle Entrate).