Con la Circolare n. 9020/2019 Agea introduce qualche novità importanti relativamente alla gestione dei pascoli.
L’agenzia chiarisce che per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale, secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori. Inoltre, a partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, l’agricoltore deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo e secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa. L’assenza della documentazione determina l’inammissibilità delle suddette superfici. Se l’attività eseguita è lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. Per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali l’unica attività di mantenimento eseguibile resta il pascolamento, pertanto, l’eventuale svolgimento di altre attività determina l’inammissibilità delle superfici.