Appalto, Somministrazione e Distacchi

Si avvisano tutti gli associati che  l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, ha fornito alcune indicazioni operative in materia di somministrazione fraudolenta.

Le indicazioni fornite dall’ispettorato con la circolare in commento, confermano la particolare attenzione degli organi di vigilanza nei confronti degli appalti, delle somministrazioni e dei distacchi (segnatamente transnazionali) che non rispettano i criteri e i limiti imposti dalla legge e che vengono stipulati con finalità fraudolente, al fine di ridurre il costo del lavoro o di eludere le disposizioni di legge imperative.

L’Ispettorato evidenzia che il reato di somministrazione fraudolenta si consuma ogni volta che le parti concretizzano un appalto illecito, in quanto tale fattispecie è sempre finalizzata ad eludere norme di legge e di contratto collettivo. La finalità fraudolenta si identifica, ad esempio, quando le parti tentano di conseguire dei risparmi indebiti sul costo del lavoro.

Secondo l’Ispettorato il reato di somministrazione fraudolenta è configurabile anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, e in particolare nel caso in cui vengano coinvolte nello schema negoziale le agenzie di somministrazione autorizzate, come nell’ipotesi in cui il datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un’agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

Inoltre, l’illecito si può realizzare nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina in materia di distacchi, in assenza di uno specifico interesse del distaccante, e nelle ipotesi di distacco transnazionale “non autentico”.

SANZIONI

Nel caso in cui nell’appalto o nel distacco “irregolari”venga riscontrata anche la finalità fraudolenta, si configura oltre all’illecito amministrativo dell’esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro, anche il reato di cui all’art. 38Bis del D.Lgs. n.81/2015 (somministrazione fraudolenta).

Conseguentemente, in tali ipotesi, gli ispettori saranno chiamati ad adottare, oltre alle sanzioni amministrative di cui all’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, anche:

  • la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore;
  • il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs 124/2004 nei confronti del committente, sulla scorta del CCNL da quest’ultimo applicato.