Si ritorna a parlare di accertamento induttivo dei contributi agricoli (la possibilità quindi dell’ INPS di accertare la contribuzione dovuta non su quanto dichiarato dalla azienda agricola ma in base al numero di giornate attribuite alle colture praticate e agli allevamenti).
La Consulta infatti, con sentenza n. 121/2019, ha sancito che l’accertamento per stima tecnica a mezzo di visita ispettiva, che determini un fabbisogno di giornate di lavoro occorrenti in relazione all’ordinamento colturale dei terreni, del bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori nonchè alle consuetudini locali, significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro, è legittimo e pertanto l’Inps può procedere a richiedere – previa diffida al datore di lavoro – la differenza dei contributi dovuti.
E’ da dire che, tale imposizione di contributi dal parte dell’Inps per il maggior numero di giornate di lavoro determinate dalla stima tecnica, è consentita in presenza di due condizioni:
1- che il datore di lavoro non fornisca, entro il termine di 40 giorni, adeguata motivazione dello scostamento;
2 – che non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione.
Considerata l’importanza della questione, Confagricoltura ha contestato da subito il testo della sentenza. Le motivazioni non sono convincenti ed anzi paiono rafforzare un sistema di accertamento contributivo basato su parametri astratti e su elementi presuntivi, che ribaltando l’onere della prova, rischiano di comportare ingiuste imposizioni contributive, penalizzando le aziende più moderne ed organizzate, che attraverso un ottimale utilizzo dei fattori di produzione, riescono a contenere l’impiego di manodopera.
Nel contempo si informano le aziende di porre attenzione a quanto comunicato.