SLITTA LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA IN BDN. INDICAZIONI OPERATIVE.
Slitta di alcune settimane l’attivazione della registrazione delle movimentazioni in BDN (Anagrafe zootecnica) automatica, a partire dal Modello 4 informatizzato. L’attivazione della procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato è stata infatti prorogata per i bovini a partire dal 02 marzo 2020 e per gli avicoli dal 23 marzo 2020.
Per garantire tempestività nella recezione delle comunicazioni generate dalla BDN, si suggerisce di aggiornare i riferimenti di contatto, ossia mail e telefono, accedendo autonomamente al portale www.vetinfo.it, sezione “anagrafiche utenti di vetinfo”.
Il Ministero ha comunicato inoltre alcuni criteri per la registrazione automatica delle movimentazioni.
In sintesi:
- Movimentazioni in uscita: verranno registrate automaticamente in BDN entro 7 giorni (3 giorni per gli allevamenti bovini che hanno il registro informatizzato in BDN e 5 giorni per gli avicoli) dalla data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. In tale periodo di tempo è possibile effettuare le dovute modifiche sul numero di animali e sulla data di uscita degli stessi o annullare il modello se non viene effettuata la movimentazione.
Per gli avicoli movimentati per gruppo, l’operatore, inteso come detentore o suo delegato, registra se il movimento di uscita determina o meno lo svuotamento del gruppo, inserendo il segno di spunta (flag) N se non lo determina e S se lo determina, nel caso in cui non ha riportato tale indicazione in fase di compilazione del modello 4 informatizzato.
Attenzione: modifiche della registrazione in BDN effettuate oltre i termini sopracitati sono considerate un ritardo di comunicazione con applicazione delle relative sanzioni anche sui premi comunitari. - Movimenti in entrata: l’operatore riceve segnalazione da parte della BDN sui documenti di trasporto informatizzati in entrata ed ha tempo 7 giorni (3 giorni per gli allevamenti bovini che hanno il registro informatizzato in BDN e 5 giorni per gli avicoli) dalla data di partenza degli animali per “rifiutare” la movimentazione così da segnalare che è estraneo a quel determinato movimento di ingresso nel suo allevamento. La movimentazione di uscita dovrà essere rettificata dal mittente entro 3 giorni dalla notifica dell’avvenuto “rifiuto”.
Per gli allevamenti avicoli che sono oggetto di obbligo di accasamento per gruppo, ossia galline, tacchini e pollame da carne, la registrazione dell’accasamento non è automatica, ma è facilitata dai dati del modello 4. Infatti, dopo aver ricevuto il messaggio da BDN che segnala la presenza di documenti di trasporto informatizzati in entrata per il suo stabilimento/allevamento, l’operatore utilizza i dati del modello stesso per registrare gli accasamenti nel registro movimentazione avicoli della BDN entro 5 giorni dalla data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello. Permane in BDN il controllo sull’introduzione di avicoli dopo 30 giorni dal primo accasamento.
Si ricorda che tale sistema automatizzato non sarà valido per tutte le procedure di movimentazione, ma per le registrazioni in anagrafe dei capi provenienti dall’estero o per i capi movimentati con modello 4 cartaceo la procedura rimane quella oggi prevista e, quindi, si sollecita una particolare attenzione a effettuare nelle tempistiche previste dalla norma la registrazione della movimentazione dei capi in anagrafe per evitare di incorrere in sanzione e le relative ripercussioni sulla condizionalità e altri premi comunitari.