Il Ministero del lavoro ha fornito all’INPS un apposito parere in merito alla non cumulabilità dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate
Il Ministero del lavoro ha fornito all’INPS un apposito parere in merito alla (non) cumulabilità dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate (v. allegato in fondo alla pagina).
L’INPS infatti, non aveva chiarito se la misura introdotta per il 2015 dalla legge finanziaria (legge n.190/2014) per le assunzioni a tempo indeterminato fosse o meno cumulabile con le tradizionali agevolazioni per zone montane e svantaggiate.
La questione è rilevante perché la contribuzione antinfortunistica dovuta per gli operai agricoli è particolarmente elevata (13,24%) e non è ricompresa nello sgravio contributivo triennale. Sicché, in assenza di cumulo tra le due agevolazioni, per le imprese operanti nelle zone svantaggiate e montane non vi sarebbe alcuna convenienza nell’applicazione dello sgravio triennale per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato.
Il Ministero del lavoro, con la nota in commento, ha purtroppo ritenuto applicabile ai datori di lavoro operanti nei territori montani e svantaggiati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel 2015, il solo regime ordinario delle zone montane e svantaggiate, sancendo così l’incumulabilità tra i due benefici.
Il parere del Ministero suscita perplessità sia perché dispone una incumulabilità su base giuridiche poco convincenti e sia perché sembra non concedere ai datori di lavoro interessati la scelta tra una o l’altra delle agevolazioni in questione.
Torneremo sull’argomento quando l’INPS avrà emanato apposite istruzioni operative.