Informiamo le aziende interessate all’ottenimento dei premi accoppiati di verificare sistematicamente la regolarità dell’identificazione e registrazione dei propri capi che potrebbero beneficiare dei premi accoppiati secondo quanto previsto dalla norma, onde evitare che gli stessi possano essere esclusi dal premio
Trasmettiamo il DM n. 5145 del 24 settembre 2015 (Allegato 1) di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 (Allegato 2) relativo alla modifica del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per ciò che riguarda gli aspetti di corretta identificazione e registrazione dei capi ai fini della corresponsione del premio accoppiato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.
Il Reg. (UE) n. 1383/2015 ha previsto la modifica di seguito riportata per evitare che un’eventuale irregolarità di identificazione e registrazione dei capi li escludesse per tutta la vita dalla possibilità di essere ammessi al premio accoppiato:
Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:
a) al primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, se è applicato un periodo di detenzione;
b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all’allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.
Con il DM 5154 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, come concordato anche con le Associazioni di categoria, indica le date entro le quali poter correggere eventuali irregolarità nell’identificazione e registrazione degli animali per i vari premi accoppiati zootecnici previsti:
- per quanto riguarda il premio alla macellazione dei bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi – collegato ad un periodo minimo di detenzione di 6 mesi – tale data si individua nel primo giorno del periodo di detenzione dell’azienda richiedente;
- per quanto riguarda, invece, i premi erogati alle vacche da latte, alle vacche nutrici, ai bufalini e agli ovicaprini, tale data è stata individuata nel 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.
Si precisa che tale provvedimento riguarda esclusivamente l’ammissibilità dei capi a premio e non esclude dalle sanzioni previste per la non corretta identificazione e registrazione dei capi.
Si ritiene opportuno provvedere ad informare le aziende interessate ai suddetti premi accoppiati di verificare sistematicamente la regolarità dell’identificazione e registrazione dei propri capi che potrebbero beneficiare dei premi accoppiati secondo quanto previsto dalla norma, onde evitare che gli stessi possano essere esclusi dal premio.