Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 aprile è stato pubblicato il decreto 8 aprile 2020 n. 23 (DECRETO LIQUIDITA’) contenente misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese.
In questo articolo prendiamo in considerazione le misure relative alla sospensione delle imposte e dei contributi.
Il decreto prevede la sospensione del pagamento di ritenute, Iva, e contributi, in scadenza per i mesi di aprile e maggio per le imprese:
– con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro e una perdita di fatturato del 33%;
– con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro e una perdita di fatturato del 50%.
La verifica dei presupposti per la sospensione è però tutt’altro che semplice. Infatti, slittano i versamenti di aprile solo se i ricavi nel mese di marzo 2020 sono diminuiti in confronto a marzo 2019; scatta la sospensione dei versamenti di maggio se i ricavi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori rispetto a quelli conseguiti nel mese di aprile 2019.
La definizione di ricavi è complessa, perché cambia a seconda del regime contabile dell’impresa. Per le imprese in contabilità ordinaria (ad esempio: le srl, società a responsabilità limitata) si fa riferimento al criterio di competenza – cioè, per le vendite di beni si deve considerare la data di consegna, e non di incasso. Le imprese in contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa, invece, devono considerare gli incassi dei mesi in questione; per quelle che hanno optato per il metodo della registrazione IVA si tratta di verificare le fatture registrate nei vari mesi. Le imprese agricole che sono tassate sulla base dei redditi catastali dovranno necessariamente fare riferimento al volume d’affari.
La sospensione, per quanto riguarda l’IVA, sarà invece generalizzata per tutte le imprese delle 5 province più colpite dal Coronavirus e che hanno visto crollare il loro fatturato di 1/3, a prescindere dalla soglia del fatturato: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti andranno poi fatti entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate mensili.
La mini-proroga di 4 giorni differita fino al 16 aprile
La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all’articolo 60 del Decreto “Cura Italia”, si allunga fino al 16 aprile, in quanto verranno considerati tempestivi i versamenti eseguiti entro questa data. Riguarda tutti i contribuenti, per tutti i pagamenti in scadenza il 16 marzo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, già prorogati al 20 marzo.
Acconti per il 2020
Solo per quest’anno dovrebbe essere consentito calcolare gli acconti non sulla base dell’anno precedente (il 2019) ma sulla base delle stime del 2020, tenendo conto già dei danni causati dall’emergenza Coronavirus. Infatti, per gli acconti in autoliquidazione di giugno non scatteranno sanzioni se si versa almeno l’80% del dovuto basandosi sulle previsioni di ricavi del 2020.
Proroga certificazioni
Sul fronte degli adempimenti per i sostituti di imposta viene anche prorogato al 30 aprile il termine entro il quale consegnare le CU, certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni.