Il 27 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 26 aprile 2020 che detta le regole per la cosiddetta “fase 2” a livello nazionale. Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Di seguito le novità principali per il settore agricolo.
Attività consentite
Possono proseguire le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 3.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 nel rispetto delle disposizioni del decreto 10 aprile 2020.
È consentito lo svolgimento di:
- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; viene anche ulteriormente specificato che resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (tra cui la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, ambiente, controllo su animali e su merci deperibili, approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, gestione e manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; servizi di protezione ambientale);
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (in Veneto vale anche per gli agriturismi con ristorazione e già a partire dal 24 aprile);
- ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (in Veneto vale anche per gli agriturismi con ristorazione e già a partire dal 24 aprile);
- commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti (anche in esercizi commerciali) (in Veneto già a partire dal 24 aprile);
- attività di cura e manutenzione del paesaggio nella sua interezza quindi compresa la realizzazione (codice Ateco 81.30);
- fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura nell’ambito del codice Ateco 28 che è stato riattivato nella sua interezza.
- il codice 1 viene riportato per la prima volta nella sua interezza includendo anche la caccia e servizi connessi.
Gli esercizi commerciali sono inoltre tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ed allegato al DPCM.