Il Decreto “Rilancio” ha introdotto un contributo a fondo perduto, che consiste in una somma di denaro erogata dall’Agenzia delle Entrate senza alcun obbligo di restituzione. Ne possono beneficiare i titolari di Partita IVA che esercitano attività di impresa, anche agricola ed è commisurato alla diminuzione del fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno sono state definite le modalità operative per presentare l’istanza.
Requisiti per ottenere il contributo:
- ricavi nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- ammontare del fatturato aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019 o inizio dell’attività dopo il 1° gennaio 2019.
Non spetta ai soggetti che hanno cessato l’attività alla data di richiesta del contributo o iniziato dopo il 30/4/2020, con l’eccezione delle Partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.
L’importo del contributo: l’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono: 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro, 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro, 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società.
L’istanza: deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di società) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente. Le istanze possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Gli Uffici di Confagricoltura sono a disposizione di tutti gli Associati per la compilazione e trasmissione delle istanze.