Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre è stato pubblicato il Decreto Legge definito “Decreto Ristori”, contenente i nuovi provvedimenti di sostegno economico in favore delle attività economiche che stanno subendo gli effetti delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre scorso.
- Contributi per agriturismi con alloggio o ristorazione
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che sono titolari di Partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle contenute nell’elenco allegato al Decreto stesso. Sono interessate, ad esempio, le attività di agriturismo (alloggio o ristorazione) ed altre legate all’intrattenimento, lo sport, il turismo. Il contributo spetta a condizione che i ricavi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 dei ricavi di aprile 2019 (questo requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019).Per quanto riguarda la procedura, sono previste due modalità: coloro che hanno già beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Rilancio non dovranno fare nulla, in quanto verrà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente già comunicato; gli altri soggetti invece dovranno presentare una specifica istanza in via telematica, entro il termine che verrà stabilito con un prossimo provvedimento. L’importo del contributo si calcola applicando un apposito coefficiente legato al codice attività ATECO (per gli agriturismi con alloggio è pari al 150% – per quelli con ristorazione al 200%) all’importo spettante secondo le norme del Decreto Rilancio. - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Si prevedono, per un ammontare apri a 100 milioni di euro, contributi per le imprese dei settori di cui al presente titolo, contributi a fondo perduto. I beneficiari ed i criteri per usufruire dell’agevolazione saranno definiti con decreto del Mipaaf, di concerto con il Ministero dell’Economia, sentita la Conferenza Stato Regioni. - Esonero IMU
Il Decreto Rilancio cancella la seconda rata IMU 2020, in scadenza al 16 dicembre, con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività ricomprese nell’elenco allegato al Decreto stesso. La prima rata era stata versata entro il 16 giugno.
Si tratta delle seguenti attività:
- 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo)
- 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismo)
- 552051 affittacamere, bed and breakfast, case vacanze
- 561011 ristorazione
- 563000 bar
- 931120 piscine
- 931300 palestre
- 932910 discoteche
- 932990 altre attività di intrattenimento
- 960905 organizzazione di feste e cerimonie
- 551000 alberghi ed altre attività relative allo sport, l’intrattenimento ed il turismo.
Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che i proprietari degli immobili siano anche direttamente gestori delle attività che vi vengono esercitate.
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici più colpiti
Per i datori di lavoro privati delle filiere più colpite (per il nostro settore si tratta dell’agriturismo con alloggio e ristorazione) sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Tali pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per il mese di novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata nel mese di novembre da trasmettere entro dicembre e l’esonero è riconosciuto per i versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.