La cosiddetta “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le c.d. “PMI” (“Piccole Medie Imprese”, quindi anche per le imprese agricole in qualsiasi forma esse siano costituite) la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Non sono agevolabili le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati.
Tale agevolazione consiste nella concessione:
- da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere i suddetti investimenti;
- di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Con riferimento al citato contributo, si tratta di un intervento in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036):
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all’Allegato 6/A e 6/B(cfr. circ. Min. Sviluppo economico 31.7.2017 n. 95925 e 3.8.2018 n. 269210).
Come anticipato, i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (quindi del 3,575%) (art. 1 co. 52 – 57 della L. 232/2016, come modificato dall’art. 1 co. 40 – 42 della L. 205/2017).
Si sottolinea che la legge di Bilancio 2021 ha integrato con 370 milioni di euro per il corrente anno la dotazione disponibile.
Cumulo con credito d’imposta 4.0
Il comma 192 della legge 160/2019 prevede la cumulabilità del “credito d’imposta beni strumentali” (Investimenti “Industria 4.0”) con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a condizione che il cumulo dei benefici non superi il costo complessivamente sostenuto.
Considerato che il nuovo credito di imposta è una agevolazione non configurata come aiuto di stato, ne consegue la cumulabilità.
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione eventuali chiarimenti e per la presentazione delle domande.