Con circolare n. 47 del 23/03/2021, l’INPS ha fornito indicazioni operative per richiedere lo sgravio contributivo biennale per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola quali CD o IAP nel 2021, come previsto dall’art. 1, c. 33, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). Le istanze dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività e non oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività stessa.
L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).
L’Istituto previdenziale ha avuto modo di precisare che per l’ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l’iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi. Per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una “nuova forma imprenditoriale agricola”. Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti. Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice “innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente”. Insomma, non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l’attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all’attività imprenditoriale preesistente.