Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 22 luglio, ha approvato un nuovo Decreto che stabilisce nuove regole a cui devono attenersi cittadini e operatori economici relativi all’uso del Green Pass. Si forniscono le prime indicazioni sull’applicazione del Green Pass al settore agrituristico secondo la normativa attualmente vigente, riservandoci di tornare sull’argomento in maniera più approfondita.
A partire dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
AGRITURISMI CON RISTORAZIONE (AL CHIUSO)
Per poter svolgere i servizi per la ristorazione, per consumo al tavolo al chiuso (non richiesto per ristorazione all’aperto) il gestore è obbligato a richiedere il green pass ed il cliente ad esserne in possesso per poterne usufruire;
AGRITURISMI CON ALLOGGIO
L’ultimo DL sul Green Pass non cita tra i soggetti obbligati al controllo della certificazione verde le strutture ricettive (agriturismi con alloggio o agricampeggio).
Nonostante ciò, nel DPCM del 17 giugno si citano le strutture ricettive tra quelle che possono verificare la validità dei certificati verdi nei casi in cui questo sia obbligatorio per l’accesso a determinati servizi.
In base a tale norma e all’ultimo DL dello scorso 22 luglio dunque, tali certificati devono essere richiesti anche dalle strutture ricettive in questi casi:
- Attività ricettive che prevedano attività di ristorazione o prima colazione al chiuso;
- Attività ricettive che prevedano contestualmente attività di convegni, matrimoni ed eventi;
- Attività ricettive con piscine, centri natatori, palestre, scentri benessere limitatamente alle attività al chiuso.
Secondo le norme al momento vigenti, i gestori delle strutture ricettive che prevedono solo il pernottamento non sono obbligati a controllare se gli ospiti siano in possesso della certificazione verde Covid-19. Stesso discorso per i turisti stranieri che soggiornano nelle strutture.
MATRIMONI ED EVENTI
Per quanto concerne i matrimoni e gli eventi ricordiamo invece che è obbligatorio il possesso del Green Pass e che questo, come indica l’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, deve essere verificato dai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi oppure da loro delegati.
LA VERIFICA
Il Dpcm del 17 Giugno scorso prevede che la verifica dell’autenticità del certificato debba essere effettuata anche dal proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Chi volesse delegare a terzi (ad esempio a uno o più dipendenti) la verifica del possesso della Certificazione Verde, deve predisporre apposita delega.
La verifica è effettuata, nel rispetto della privacy, esclusivamente tramite l’app VerificaC19 (che si può scaricare gratuitamente da Appstore o Playstore). L’app funziona anche in assenza di connessione internet.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici del possessore: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità. Non è possibile registrare i dati visualizzati o tenere copie di qualsiasi natura dei certificati verdi Covid.
LE SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Comprendiamo la difficile applicazione di suddette norme e il grave danno che queste causano al settore. Rimaniamo pertanto a disposizione dei soci per eventuali dubbi o chiarimenti.
Per agevolare l’informazione ai clienti sull’obbligo del Green Pass, Agriturist Veneto ha predisposto apposita cartellonistica scaricabile gratuitamente qui.