L’AGEA Coordinamento, lo scorso 24 novembre, ha emanato una circolare relativa al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e la possibilità di compensazione con i contributi previdenziali.
In linea con le previsioni dell’art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n 152 – si specifica che l’applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotta alla procedura di compensazione tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali, praticata dagli Organismi pagatori riconosciuti.
Le indicazioni fornite dall’AGEA Coordinamento consentiranno agli Organismi pagatori, ai fini dell’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, comprese quelle per la realizzazione di investimenti, e per l’erogazione degli aiuti comunitari e nazionali, di intervenire limitandosi alla sola compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
Sulla base delle disposizioni dell’AGEA Coordinamento ci attendiamo che gli Organismi Pagatori, in luogo dell’acquisizione del DURC, procedano direttamente alla compensazione per tutti gli aiuti sopra richiamati (inclusi quindi gli aiuti nazionali ) degli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall’INPS.