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Con DL 146/2001 è stato posticipato al 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione di autofattura elettronica per le operazioni effettuate con l’estero, con contestuale abolizione dell’esterometro.

Il decreto Semplificazioni ha previsto l’obbligo solo per le operazioni di importo superiore a 5000 euro. Quando si riceve una fattura estera bisogna: registrarla in contabilità nel registro acquisti, integrarla aggiungendo l’iva, registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite.
I tipi di documento da usare sono i seguenti:
– TD17: Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente in UE)
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Il venditore estero vende beni che sono già nel territorio)

Il cessionario è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, imputandola però nella liquidazione del mese di ricezione.

Per gli acquisti ricevuti da un soggetto italiano con inversione contabile si può continuare ad integrare manualmente, tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già l’integrazione elettronica. In questo caso si dovrà utilizzare la tipologia documento TD16.

OBBLIGO ANCHE PER LE OPERAZIONI ATTIVE VERSO SOGGETTI ESTERI
Verso soggetti esteri si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01, come per le vendite nazionali. Bisognerà usare 7 volte X come codice destinatario SDI .