Dal 15 giugno scorso ha piena applicazione il D.Lgs 198/2021 in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dopo la scadenza del periodo di 6 mesi previsto per l’adeguamento dei contratti in corso.
Ricordiamo che il Decreto 198/2021 ha abrogato il previgente art 62 D.L.1/2012.
Per i contratti già stipulati in forma scritta sarà sufficiente integrarli, se necessario, per renderli conformi al D.Lgs 198/2021.
Per i contratti non redatti in forma scritta sarà necessaria la stesura di un accorso scritto, a pena di nullità.
Ricordiamo che il D.Lgs 198/2021 NON si applica:
- Alle cessioni di prodotti agricoli o alimentari a favore del CONSUMATORE FINALE;
- Alle cessioni con contestuale consegna e pagamento;
- Ai conferimenti da parte di imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci o ad organizzazioni di produttori.
Il contratto di cessione è valido ed efficace solo se contiene le seguenti indicazioni:
- Durata
- Quantità dei prodotti venduti
- Caratteristiche della merce
- Indicazione del prezzo (fisso o determinabile)
- Modalità di consegna
- Modalità di pagamento.
Il mancato rispetto dell’obbligo di forma scritta può comportare l’applicazione di una sanzione fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo edittale di 2.000,00 (duemila/zerozero) euro.
Per quanto riguarda i Termini di pagamento gli stessi sono sempre di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni per quelli non deperibili.
Per stabilire il momento esatto in cui deve essere pagato il corrispettivo di una cessione occorre prendere in considerazione, alternativamente, uno dei seguenti momenti a seconda di quale di essi sia successivo:
1) data di consegna del prodotto;
2) momento di determinazione del prezzo.
Nel caso di prestazioni con consegna su base periodica i termini di pagamento decorrono dall’ultima consegna oppure dal giorno in cui viene determinato il prezzo del prodotto, sempre a seconda di quale delle due date sia quella successiva.
Di seguito il link per scaricare un fac simile https://bit.ly/3nw9vYU