Si tratta di uno dei pagamenti previsti dal capitolo degli aiuti diretti “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali”. Il pagamento, destinato alle superfici coltivate a seminativi, riguarda le superfici investite a seminativo nelle quali va praticato l’avvicendamento, almeno biennale, che è assicurato dalla rotazione di colture principali ma anche dalle colture secondarie. L’adesione all’eco-schema prevede il rispetto delle norme della condizionalità, in particolare dalla BCAA 7 (rotazioni) e dal CGO 2 (protezione acque da inquinamento nitrati). Ciò significa che chi intende aderire alla misura non potrà fruire della deroga all’obbligo delle rotazioni, per cui l’anno di partenza sarà il 2023 e non il 2024.
Gli impegni previsti dalla misura sono:
1) l’inserimento nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie di:
- almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa (es. le leguminose da granella favino e pisello)
- oppure almeno una coltura da rinnovo (mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola, melone, peperone, melanzana, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota – Allegato VII decreto 23/12/22)
- colture pluriennali, quali erbacee da foraggio (leguminose foraggere come erba medica, trifoglio o altre foraggere come lietto e festuca) e terreni a riposo (questi ultimi per massimo 4 anni)
Controllo dell’avvicendamento sulle colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre.
2) trattamenti:
- sulle leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;
- sulle colture da rinnovo è consentita esclusivamente la tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
3) interramento dei residui colturali, fatta eccezione per le aziende zootecniche e per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa.
Pagamento annuale previsto: € 110 (max 124,17) nelle aree ordinarie, 132 €/Ha (max 149) nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili stimati dal Masaf. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (eco 5).
Concludiamo questo richiamo al contenuto dell’ecoschema 4 con qualche esempio di avvicendamento possibile: