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ECOSCHEMI SENZA SANZIONI PER I PRIMI DUE ANNI

Il 06/05/2023 entrerà in vigore il d. lgs. 42/2023, che detta il nuovo meccanismo sanzionatorio previsto in relazione alla Politica Agricola Comune entrata in vigore lo scorso 1° Gennaio.
Le sanzioni previste riguardano o la riduzione o l’esclusione dei pagamenti previsti dal Reg. UE 2115/2021.


Le sanzioni relative alla condizionalità sociale

Un primo gruppo di sanzioni riguarda la violazione delle regole poste a tutela dei rapporti di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sanzione potrà essere applicata solamente in presenza di l’accertamento definitivo della violazione contestata da parte delle Autorità preposte (ITL, Vigili del Fuoco, ASL).

Per queste violazioni, la sanzione consiste in una riduzione dell’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell’anno in cui si è verificata la violazione.

La riduzione potrà essere pari al 1%, al 3% o al 5%, in funzione della gravità dell’infrazione, dei pagamenti diretti e delle misure di superficie dello sviluppo rurale. In caso di recidiva, intesa come persistenza della violazione per più di un anno o sua commissione per due volte nel corso di tre anni solari consecutivi, la riduzione è pari al 10%. In caso di intenzionalità, la riduzione è del 15%.

In caso di adempimento spontaneo alla prescrizione impartita dall’autorità (ad esempio una diffida dell’ITL), la c.d. riduzione base (pari a 1%, 3% e 5%) è diminuita, rispettivamente, del 100%, del 50% e del 25%.

Se sono contestate più violazioni nello stesso anno solare, si applica la sola riduzione con la percentuale più elevata, prescindendo dal numero dei lavoratori coinvolti.

Le sanzioni in materia di condizionalità

L’accertamento definitivo dell’avvenuta violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) comporta l’applicazione di sanzioni, parametrate alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione.

La riduzione “ordinaria” è del 3% dei pagamenti assoggettati a condizionalità, salva la possibilità di riduzione fino al 1%. È esclusa, tuttavia, l’applicazione della sanzione quando la violazione sia non intenzionale e non abbia avuto conseguenza sul conseguimento degli obiettivi posti dalla norma o dai criteri di gestione o abbia prodotto conseguenze irrilevanti. Viceversa, quando si sia verificata una grave conseguenza sul conseguimento dell’obiettivo della norma, del criterio di gestione o vi sia stato un rischio diretto per la salute pubblica o di quella degli animali, la sanzione può essere aumentata sino al 10%. In caso di violazione intenzionale, la riduzione è pari al 15%.

La sanzioni in materia di ecoschemi

Le violazioni relative alle domande per i regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere degli animali comporteranno sanzioni nella misura del 30%, del 50% o del 100% in funzione della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione della violazione.

In caso di impegno pluriennale, il recupero riguarderà anche l’aiuto erogato negli anni precedenti.

La sanzione non sarà applicabile per il 2023 ed il 2024.

Sviluppo rurale

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti per gli interventi connessi alla superficie e agli animali si applica una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.

Per le altre misure, con connesse alla superficie o ai capi, nel caso di violazione dei criteri di ammissibilità il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Aiuti diretti

Nel caso di ritardo nella presentazione delle domande è prevista una riduzione degli aiuti dell’1% per ogni giorno di ritardo fino al 25° giorno, dopo di che la domanda sarà considerata irricevibile.

Qualora un beneficiario dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata di oltre il 3%, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta: a) due volte la differenza accertata la coltura in questione, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata; b) l’intero importo dell’aiuto se la differenza accertata è superiore al 20 per cento; c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integrale.

Norma di chiusura

Si ricorda che le sanzioni non sono applicabili nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta ad errore dell’Organismo pagatore o altra autorità, se si tratta di errore che non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a € 100,00;

c) forza maggiore o circostanze eccezionali.