Come è noto il Decreto legge n. 48 del 4 maggio ha modificato anche la disciplina relativa al reddito di cittadinanza. Da 1° gennaio 2024 infatti, in luogo del “Reddito di cittadinanza” (che resta in vigore fino al 31 dicembre 2023), verrà introdotto uno strumento assistenziale con requisiti più stringenti, denominato “Assegno di inclusione”, di cui potranno beneficiare i nuclei familiari con disabili, minori, over sessanta, con particolari requisiti soggettivi, reddituali, patrimoniali ed ISEE.
L’importo dell’integrazione al reddito familiare può arrivare fino a 6.000 euro annui (a cui può aggiungersi un contributo per le locazioni fino a 3.360 euro annui). L’assegno viene erogato mensilmente attraverso la “Carta di inclusione” per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. È esente da IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
Un eventuale rapporto di lavoro dipendente che intervenga durante il periodo di erogazione dell’Assegno di inclusione non inficia la determinazione dello stesso entro il limite di 3.000 euro lordi annui. In caso di superamento della predetta soglia il beneficiario deve darne comunicazione all’INPS.
La fruizione del beneficio è subordinata alla sottoscrizione di un patto di “attivazione digitale” per la trasmissione dei dati del nucleo familiare ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
I beneficiari inoltre saranno presi in carico dai servizi sociali del comune di residenza, mentre i soli componenti del nucleo familiare “attivabili” al lavoro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni sottoscriveranno un “patto di servizio” personalizzato con il centro per l’impiego competente finalizzato a favorire la loro occupazione.
La norma definisce anche l’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% per cento dell’orario. Se il contratto offerto è a tempo determinato l’offerta può essere rifiutata se il luogo di lavoro dista più di 80 Km da casa.
Per contratti di lavoro subordinato di breve durata (tra uno e sei mesi), l’erogazione dell’Assegno viene sospesa, fermo restando il limite di 3.000 euro lordi annui.
Al fine di reinserire tali soggetti nel mercato del lavoro, è riconosciuto un apposito incentivo per i datori di lavoro che assumeranno percettori dell’assegno di inclusione, consistente in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi quelli INAIL) a carico del datore di lavoro per 12 mesi, con un tetto massimo di 8.000 euro annui. Qualora l’assunzione avvenga con contratti a termine o stagionali (a tempo pieno o parziale), lo sgravio si riduce al 50% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 4.000 euro annui. Sono previsti stringenti controlli finalizzati a verificare la regolarità di attribuzione del beneficio, nonché pesanti sanzioni, anche penali, per la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, oltre alla decadenza dal beneficio stesso e alla restituzione degli indebiti.