LE IMPRESE AGRICOLE E I PROFESSIONISTI SONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO
Entro il 30 giugno le imprese commerciali di cui all’art. 2192 del codice civile devono rendere pubblici gli aiuti di stato ricevuti nell’anno precedente seguendo il criterio di cassa. Il decreto milleproroghe (DL 198/2022 convertito in legge L. 14/2023) ha disposto anche per il 2023 la sospensione delle sanzioni fino al 31.12.2023, ciò significa che si può adempiere all’obbligo di pubblicazione delle erogazioni ricevute nel 2022 fino al 31.12.2023 senza incorrere in sanzioni.
Vanno comunicati gli aiuti di importo complessivo pari o superiore ad € 10.000 (valore complessivo delle erogazioni), sia in denaro che in natura (ad esempio la messa a disposizione di un immobile pubblico a titolo gratuito), ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli altri soggetti individuati dall’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (ad es. Camere di Commercio, enti pubblici economici, ecc.).
Non devono essere pubblicati gli aiuti di stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e gli aiuti aventi carattere generale cioè concessi a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni (es. credito beni strumentali, aiuti covid).
La pubblicazione deve avvenire con le seguenti modalità:
– nella nota integrativa per le società di capitali;
– le imprese che non sono tenute alla redazione della nota integrativa (ditte individuali, sosietà di persone, ecc.) devono assolvere l’obbligo con la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza;
Le sanzioni per chi non adempie all’obbligo sono pari all’1% di quanto ricevuto con un minimo di € 2.000, è inoltre prevista la restituzione dell’intero beneficio ricevuto nel caso non si provveda all’adempimento trascorsi 90 giorni dalla contestazione.
Ricordiamo che, a seguito delle varie proroghe relative alle sanzioni, la scadenza per i contributi incassati negli anni precedenti erano le seguenti: per le erogazioni del 2020 il termine della pubblicazione era il 30 giugno 2022, per quelle del 2021 il termine era il 31 dicembre 2022.
La verifica dell’inadempimento viene effettuata dalla Pubblica Amministrazione che ha erogato il contributo.