La legge regionale 9 agosto 2022 n. 21 (modificata dalla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50) – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. art. 27 (commi 3 bis e il 3 ter) introduce precisi divieti alla caccia praticata nelle vicinanze di impianti di vigneti e oliveti dotati di strutture di irrigazione fuori terra.
In particolare il comma 3 bis dispone che “Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e oliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.”
Il comma 3 ter prevede che “Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi di selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 17 e non concerne i terreni preventivamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definire dalla Giunta regionale.”
Di fatto il divieto di sparo con fucile a canna liscia vige solo nel caso in cui il proprietario abbia delimitato l’appezzamento con apposite tabelle. Va precisato che la modifica approvata dal Consiglio regionale vieta lo sparo all’interno e all’esterno dei vigneti e uliveti dotati di specifici impianti irrigui, purché tabellati, ma non impedisce l’esercizio venatorio che resta possibile dopo l’avvenuta raccolta del prodotto.
Con la modifica viene inoltre adeguata la disciplina sanzionatoria per i trasgressori, per i quali è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 100,00 e fino a euro 600,00.
Gli agricoltori interessati all’acquisto delle tabelle possono rivolgersi agli uffici dell’associazione.