La Circolare Agea n. 58643 del 27 luglio 2023 riporta le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2022/2023.
Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto. Con la dichiarazione di giacenza i soggetti di cui sopra sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario
Le dichiarazioni di giacenza 2022/2023 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v. Per la corrente campagna, poiché il 10 settembre cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 11 settembre 2023.
Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (D.M. 293/2015).
Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione. Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).