Dal 31 maggio, è in vigore il DECRETO 16 febbraio 2016 (decreto denominato Conto termico 2.0) ed è attivo il nuovo Portaltermico, l’applicativo informatico gestito dal GSE, attraverso il quale è possibile richiedere l’incentivo
Dal 31 maggio, è in vigore il DECRETO 16 febbraio 2016 recante “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (decreto denominato Conto termico 2.0).
Il Conto Termico 2.0, si ricorda, finanzia interventi realizzati dalla Pubblica amministrazione e da soggetti privati. Per quanto riguarda quest’ultimi, sono ammessi agli incentivi i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
1. sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:
• pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
• caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
• sistemi ibridi a pompe di calore.
2. installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
Come stabilito dal D.lgs. 28/11, l’incentivo è erogato dal GSE. Dal 31 maggio è pertanto operativo anche il nuovo Portaltermico, l’applicativo informatico gestito dal GSE attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l’incentivo possono compilare e inviare la documentazione necessaria.
In attesa della pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 2.0, il GSE ha comunicato sul proprio sito che per gli interventi già regolati dal precedente Decreto per i soggetti privati, è possibile inviare le richieste nel rispetto dei seguenti principi di riferimento:
• le modalità, le tempistiche, i requisiti e le procedure sono quelle descritte nel DM 16.02.2016;
• la documentazione da inviare può essere individuata in analogia a quella prevista dalle precedenti Regole Applicative;
• la corretta esecuzione dei bonifici deve essere effettuata, tra l’altro, inserendo nella causale il riferimento al D.M. 16.02.2016, sebbene il riferimento al precedente DM 28.12.2012 sarà transitoriamente accettato.