Finanziamenti agevolati ed interventi a condizione di mercato nel capitale di rischio al fine di supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale delle società di capitali che operano nei settori agricolo e agroalimentare
Lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato in G.U. il Decreto 29 dicembre 2023 inerente gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall’ISMEA, rinviando ad un successivo Decreto quelli relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto.
Il citato Decreto si compone di due “Capi” uno dedicato agli interventi finanziari a “condizioni agevolate”, l’altro a “condizioni di mercato”.
Per entrambi gli interventi in parola possono beneficiare:
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
- le società di capitale partecipate al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole ex art. 32, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986;
Più precisamente, per quanto riguarda gli Interventi finanziari a Condizioni Agevolate, trattasi di finanziamenti ipotecari agevolati per gli investimenti delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
I finanziamenti sono di durata massima di 15 anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino ad un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Relativamente agli Interventi finanziari a condizioni di mercato, tramite essi l’ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti partecipativi, finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende, di imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
Gli interventi a condizioni di mercato sono compresi tra un minimo di 2 milioni ed un massimo di 20 milioni di euro. I Rapporti tra l’ISMEA e ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l’attuazione del progetto.
Una volta completata l’istruttoria di ciascun progetto, l’ISMEA ne delibera. Ai fini della operatività della misura agevolativa in parola è necessario attendere, da parte dell’ISMEA, lo schema delle Istruzioni applicative del Decreto in commento, volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati.