Come sappiamo i terreni a riposo rappresentano una destinazione del terreno a seminativo che consente l’ottenimento degli aiuti diretti della Pac e permette anche ottemperare all’obbligo A della BCAA8 (4% non produttivo della superficie a seminativo), in attesa che la norma venga modifica dal regolamento UE in via di approvazione.
Ricordiamo quindi cosa si intende per terreni a riposo. Un terreno a riposo è un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell’anno di domanda dal 1° gennaio al 30 giugno (DM 660087/2022).
Su tali terreni, considerati non produttivi, deve essere garantito il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo; prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.
Non vengono tuttavia specificate quali specifiche operazioni siano ammesse né è espressamente vietato l’impiego di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante.
Dal primo luglio la superficie è libera da tali impegni, quindi possono essere eseguite le lavorazioni preparatorie per una futura semina.