CASSA INTEGRAZIONE ANCHE PER MEZZA GIORNATA PER GLI OTI

Prevista quando si superano i 35 °C o con temperature inferiori qualora il tipo di attività o per altri fattori climatici, si raggiungano temperature “percepite” più elevate rispetto a quella reale

Con messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 l’Inps ha fornito istruzioni operative relativamente al trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, in caso di emergenza climatica.

Il Decreto Agricoltura, ha in sostanza replicato la misura straordinaria, già adottata dal decreto-legge n. 98/2023, con lo scopo di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) favorendo e ampliando l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola (14 luglio 2024) e fino al 31 dicembre 2024.

  • Non è necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per poter accedere al trattamento di integrazione salariale agricolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).
  • Nei casi in cui la sospensione delle attività lavorative riguardi l’intera giornata di lavoro, le modalità di indennizzo continueranno ad essere quelle ordinarie, nei casi di riduzione parziale dell’attività lavorativa, l’indennizzo avverrà invece con pagamento diretto dall’inps, pertanto sarà necessario presentare unitamente alla domanda di CISOA, l’apposito modello SR33.

È opportuno evidenziare inoltre che la misura in commento, pur essendo stata emanata per fronteggiare l’emergenza caldo di questo periodo, riguarda più genericamente “eccezionali situazioni climatiche” che potrebbero verificarsi fino al 31 dicembre 2024. L’INPS precisa infine,  che le giornate di integrazione salariale per riduzione parziale dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA e sono considerate lavorate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro, limite minimo occupazionale, richiesto per poter usufruire della CISOA.