Con l’avvicinarsi del periodo vendemmiale riteniamo opportuno informare le Aziende sugli strumenti attraverso i quali si può procedere alla vendita dell’uva.

Nello specifico focalizziamo la nostra attenzione su due modalità di vendita e sui relativi contratti:

  • La classica cessione di uva e la
  • cessione di uva su pianta.

LA CESSIONE DI UVA alla luce del D.LGS 198/2021

Ricordiamo a tutti gli associati che dal 15 Dicembre 2021 è in vigore il D.Lgs 198/2021 in materia di contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato il previgente art 62 D.L.1/2012.

La novità più importante è che in base a tale Decreto per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari è necessaria la stesura di un accordo scritto, a pena di nullità.

Le differenze con il previgente Art. 62

In base all’articolo 62 del D.L. 1/2012 la forma scritta poteva essere evitata qualora tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione dei prodotti fossero contenuti in documenti equipollenti quali la fattura, il DDT, gli ordini e le conferme di acquisto.

Con il D.Lgs 198/2021, invece, questi documenti non sono più sufficienti se non sono collegati ad un contratto scritto.

Il mancato rispetto dell’obbligo di forma scritta può comportare l’applicazione di una sanzione fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, con un minimo edittale di 2.000,00 (duemila/zerozero) euro.

La sanzione può essere applicata tanto al fornitore quanto all’acquirente, a seconda di chi dei due pone in essere la condotta considerata sleale (ad esempio chi dei due si oppone alla stipula per iscritto del contratto di cessione).

Ricordiamo che il D.Lgs 198/2021 non si applica:

  • Alle cessioni di prodotti agricoli o alimentari a favore del consumatore finale;
  • Alle cessioni con contestuale consegna e pagamento;
  • Ai conferimenti da parte di imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci o ad organizzazioni di produttori.

Il contratto di cessione è valido ed efficace solo se contiene le seguenti indicazioni:

  • Durata
  • Quantità dei prodotti venduti
  • Caratteristiche della merce
  • Indicazione del prezzo (fisso o determinabile)
  • Modalità di consegna
  • Modalità di pagamento.

Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Decreto prevede che gli stessi siano sempre di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni per quelli non deperibili. L’uva è evidentemente un prodotto deperibile.

Fondamentale diventa quindi stabilire il momento da cui far decorrere i 30 giorni per il pagamento.

Per stabilire il momento esatto in cui deve essere pagato il corrispettivo di una cessione occorre prendere in considerazione, alternativamente, uno dei seguenti momenti a seconda di quale di essi sia successivo:

1) data di consegna del prodotto;

2) momento di determinazione del prezzo.

Qualora il prodotto venga consegnato senza che sia ancora determinato il prezzo, i termini di pagamento inizieranno a decorrere da quando verrà stabilito il prezzo del prodotto.  Il contratto di cessione dovrà comunque indicare i criteri oggettivi di determinazione del prezzo: si potrebbe, ad esempio, prevedere che il prezzo applicato sarà pari alla media delle quotazioni della Borsa Merci di Treviso relative ai mesi di agosto e settembre.

Risulta quindi evidente come non sia possibile inserire in contratto la dicitura generica “prezzo da determinarsi”.

LA VENDITA DI UVA SU PIANTA

La vendita su pianta è una tipologia particolare di cessione di prodotti agricoli e deve quindi rispettare le previsioni del D.Lgs 198/2021.

Nello specifico, la vendita su pianta è il contratto con il quale un imprenditore vende tutti i frutti di un determinato fondo, che si trovano ancora attaccati alla pianta al momento della stipula del contratto.

Al momento della stipula del contratto sorgono gli effetti obbligatori mentre con la separazione dei frutti dalla pianta si ha l’effettivo passaggio della proprietà dal venditore all’acquirente.

Qualora per motivi non dipendenti dalle parti i frutti non vengano ad esistenza, il contratto è nullo e il compratore ha diritto alla restituzione della caparra e degli eventuali anticipi pagati. L’evento fortuito che dovesse, invece, verificarsi dopo l’inizio della raccolta non comporta la nullità del contratto e il rischio relativo rimane a carico del compratore.

È in ogni caso possibile che le parti stipulino un contratto aleatorio, in base al quale il rischio viene posto interamente a carico del compratore fin dalla stipula.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e inviato tra le parti via PEC dopo la sottoscrizione per dare data certa. È opportuno che il contratto di compravendita preveda un apposito articolo nel quale l’acquirente garantisca al venditore di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e previdenziale.