- L’articolo 2135 C.C. prevede che l’imprenditore agricolo possa effettuare delle prestazioni di servizi utilizzando prevalentemente le risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
In base all’articolo 5 del D.Lgs 99/2004 si definisce attività agromeccanica quella attività “fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”
Ci si chiede se l’imprenditore agricolo che svolga conto terzi attività agromeccaniche che comprendono anche il trasporto del prodotto raccolto sia tenuto all’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
La Legge 298/1974 che ha previsto l’istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori cose conto terzi prevede all’articolo 30 che non sono soggetti alle norme di cui alla stessa, tra gli altri, “tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti […] siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera.”
Con la circolare Prot. N. 300/A/3196/19/103/38 del 9 Aprile 2019 il Ministero dell’Interno ha stabilito che “le macchine agricole sono veicoli a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. Possono circolare su strada per proprio trasferimento, per trasportare attrezzature destinate all’esecuzione delle attività agricole e forestali, nonché prodotti agricoli e sostanze di uso agrario esclusivamente per conto delle aziende dedite alle medesime attività. La funzione primaria di una macchina agricola non è dunque quella di effettuare trasporto di cose, ma di compiere lavori o di essere strumento per le attività agricole e forestali.”
Dalla lettura sistematica di quanto sopra riportato si ritiene che l’imprenditore agricolo che nell’esercizio della sua attività trasporti conto terzi merci con i propri mezzi agricoli non sia tenuto all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Qualora, invece, l’imprenditore agricolo effettuasse il trasporto utilizzando mezzi non agricoli, lo stesso potrebbe essere soggetto alle norme relative alla disciplina del trasporto conto terzi, che prevede adempimenti diversificati anche in base alla portata dell’autocarro.