Il decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni (Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno scorso) ha previsto numerose novità in materia di sanzioni tributarie e di conseguenza anche sul ravvedimento operoso, l’istituto che consente al contribuente di sanare spontaneamente eventuali irregolarità, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Riportiamo di seguito uno schema riassuntivo, premettendo che le nuove regole – più favorevoli al contribuente – si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (non è quindi rilevante la data del ravvedimento, ma quella dell’infrazione).

Infedele dichiarazione: la sanzione passa dal 90% al 70% dell’imposta non versata.

Pluralità di violazioni: con le nuove norme, diventa possibile applicare anche in sede di ravvedimento l’istituto del “cumulo giuridico”, che permette di scontare una sanzione unica, debitamente aumentata.

Termine per il ravvedimento e riduzione della sanzione: in precedenza, il ravvedimento entro 2 anni dalla violazione comportava la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, oltre i 2 anni la riduzione era invece di 1/6; adesso, la riduzione è sempre pari a 1/7 del minimo, indipendentemente dal tempo trascorso.

Omessa presentazione della dichiarazione: è ora prevista una sanzione pari al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, in precedenza si applicava una sanzione variabile dal 120% al 240%.

Rimborso IVA: viene ridotta dal 30% al 25% la sanzione nei confronti di coloro che chiedono a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in assenza dei necessari presupposti  

Corrispettivi: in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, la precedente sanzione fissata al 90% è ridotta al 70% dell’imposta; è inoltre ridotta la sanzione relativa ai corrispettivi non documentati e non registrati, non più compresa tra il 5% e il 10%, bensì fissata nella misura del 5% degli stessi. Versamenti di imposte: viene ridotta la sanzione per chi non esegue, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, periodici, o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. La sanzione diventa del 25%, al posto del precedente 30%.