In vista delle semine autunnali, si riassumono brevemente alcuni aggiornamenti di semplificazione della PAC, validi anche per il 2025. Di seguito alcune novità per le norme BCAA8 e BCAA7, che hanno fortemente condizionato le scelte delle aziende agricole, con numerose criticità.
BCAA 8 – Eliminazione del 4% obbligatorio dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, previsto per le aziende con più di 10 Ha di seminativi. La norma BCAA 8 che lo prevedeva, resta confermata solo per l’obbligo di mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (15 marzo al 15 agosto). Le aziende potranno quindi coltivare il 100% dei seminativi aziendali, senza lasciare per forza del terreno a riposo.
Modifica della BCAA7 che obbligava a un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (rotazione). La modifica della norma BCAA 7 vede l’introduzione della possibilità di effettuare la diversificazione colturale (come nel vecchio greening).
Intanto bisogna premettere che sono esenti da qualsiasi obbligo della BCAA7 le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.
Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (Ue) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscano al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (Sqnpi) sono considerate conformi in automatico ai requisiti della Bcaa 7.
Una volta appurato se si ricade o meno in esenzione, gli agricoltori possono assolvere alla Bcaa 7 scegliendo una tra le due seguenti pratiche:
1) effettuare una rotazione dei seminativi che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo, che possono non ruotare); la rotazione viene assolta anche introducendo tra le due colture principali una coltura secondaria, purché caratterizzate da un ciclo produttivo che ne assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni;
2) prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi, che sono diversi seconda la dimensione aziendale dei seminativi (escludendo dal conteggio quindi superfici permanenti quali vigneti, frutteti, prati stabili ecc.):
a) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari: la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi; b) la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari: la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi o greening fino al 2023) in alternativa alla rotazione colturale.