In considerazione dell’evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana (PSA), che attualmente non coinvolge gli allevamenti di suini del Veneto, i cinghiali selvatici sul territorio regionale, i servizi sanitari della Regione Veneto hanno fornito ulteriori indicazioni al fine di evitare comportamenti a rischio relativamente:

  • alla campagna di macellazione dei suini al di fuori del macello per il consumo domestico privato;
  • alle macellazioni di suini presso gli stabilimenti riconosciuti e alla relativa lavorazione delle carni per la produzione di salumi e altri prodotti a base di carne suina presso i locali registrati ai sensi della D.G.R. n. 1173 del 24 agosto 2021.

Di seguito si riportano le indicazioni operative:

  • anticipare la macellazione dei suini allevati nelle piccole aziende commerciali, comprese le aziende che producono PPL Venete a base di carni suine, e nei piccoli allevamenti familiari per autoconsumo
  • anticipare la lavorazione delle carni, al fine di raggiungere il più velocemente possibile la fase di vuoto biologico stagionale, in accordo con gli obiettivi dell’Ordinanza n. 84 del 10 settembre 2024 che impone azioni di riduzione del rischio e di “preparedness” alla possibile epidemia.
  • qualora i suini dell’allevamento “familiare” siano più di uno e le macellazioni siano effettuate al di fuori del macello per autoconsumo, la macellazione dei restanti suini deve avvenire quanto prima e comunque, tenuto conto del tempo di incubazione della PSA, non oltre due settimane dalla macellazione del primo suino.
  • in caso di macellazione al di fuori del macello, per autoconsumo, presso un allevamento “non familiare” di suini, non è consentita la presenza di personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento, nel rispetto delle biosicurezze.
  • deve essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. (CE) n. 1069/2009, delle linee guida nazionali applicative (recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013), nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti
  • rimane vietato cedere o commercializzare al di fuori del contesto familiare/domestico le carni, comprese le frattaglie e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione delle carni degli animali macellati per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli. Le carni e le frattaglie ottenute dalla macellazione e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione sono destinati esclusivamente al consumo privato dell’allevatore e della sua famiglia.

Si riportano ulteriori precauzioni per garantire condizioni di biosicurezza anche negli allevamenti di piccole dimensioni in occasione della macellazione e/o alla successiva lavorazione delle carni:

  • ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso gli allevamenti, ancorché familiari, in cui sono presenti suini;
  • il personale che partecipa alla macellazione e/o alia lavorazione delle carni, compreso il norcino, lavi e disinfetti attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature ecc. a conclusione dell’attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali, senza prima aver provveduto in tal senso;
  • durante le attività di macellazione e/o lavorazione delle carni di suino sia esclusa la presenza libera di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus nell’ambiente (es. cani e gatti), anche nelle aree esterne.
  • l’apposita sezione della BDN dovrà essere aggiornata, da parte dell’allevatore o suo delegato, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione (D.Lgs. 134/2022 e Manuale Operativo I&R), con riferimento alle nuove disposizioni per gli allevamenti familiari
  • anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la mortalità improvvisa, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti. La mancata segnalazione, in caso di successiva conferma di focolaio comporta l’applicazione di sanzioni.
  • in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Riportiamo di seguito le disposizioni regionali:https://tinyurl.com/8dtma8rj