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È stata emanata la quinta ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA), https://tinyurl.com/mrfn8jm9 la quale sostituisce l’ordinanza numero due del 2024 ristabilendo le azioni e le regole per il controllo dell’epidemia di PSA.

Considerata l’emergenza in atto che ha visto coinvolte, con il maggior numero di focolai di PSA, la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia-Romagna si è reso necessario rimodulare le azioni d’intervento contenute nelle precedenti ordinanze.

L’Ordinanza, che rimane il vigore fino al 31 marzo 2025, definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della PSA attraverso interventi urgenti e coordinati a livello nazionale, in conformità con le normative europee (regolamento delegato UE 2020/687 e al regolamento di esecuzione UE 2023/594).

Essa è articolata in quattro azioni principali, che la struttura commissariale intende coordinare con le Autorità competenti locali (ACL) delle Regioni, sulla base della loro situazione epidemiologica e dell’organizzazione territoriale:

• il contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione,

• il depopolamento dei cinghiali selvatici per eradicare la malattia,

• la sorveglianza epidemiologica tra i suini domestici e i cinghiali selvatici

• le misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5, dettano misure di contenimento, depopolamento e sorveglianza del cinghiale selvatico.  Nel dettaglio:

• Contenimento della circolazione virale attraverso l’utilizzo di barriere (art. 2).

Per limitare la diffusione dei cinghiali verso territori attualmente indenni, si prevede il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, con la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali, per bloccare il passaggio dei cinghiali, il tutto sotto lo stretto coordinamento della struttura commissariale.

Depopolamento dei cinghiali selvatici nella Zona CEV (art.3).

Nelle zone dove sono state create o potenziate barriere fisiche per contenere la diffusione della PSA, viene istituita, intorno alle barriere, una “Zona di Controllo dell’Espansione Virale” (Zona CEV) fino ad una estensione di 10 km per lato, che ha lo scopo di creare una zona bianca di arresto della diffusione del virus dove attuare il depopolamento dei cinghiali selvatici.

• Depopolamento dei cinghiali selvatici (art. 4).

L’articolo in relazione alla classificazione del territorio interessato definisce specifiche regole di depopolamento:

  • zone infette e quelle soggette a restrizione II e III, che non ricadono nella zona CEV: è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e la caccia al cinghiale in qualsiasi tipologia (comprese gare, prove cinofile, addestramento cani);
  • indipendentemente dalla zona di classificazione del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale (ai sensi dell’art. 19 legge 157/1992), utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno (vietata la girata condotta in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale). Possono essere concesse deroghe (struttura commissariale sentito il GOE);

zone a restrizione I, non ricadenti nella zona CEV, è vietata la sola caccia al cinghiale (possibili deroghe a cura della struttura commissariale, sentito il GOE).