Escluse le attività agricole tassate su base catastale
La disposizione si applica ai contribuenti che dichiarano reddito di impresa o di lavoro autonomo; ne sono quindi escluse le attività agricole tassate in base al reddito catastale dei terreni condotti, e vi rientrano invece le attività connesse quali l’agriturismo, la fattoria didattica, i servizi a terzi, ecc.
Per le aziende che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio SdI o i corrispettivi telematici ed effettuano /ricevono pagamenti per importi superiori a € 500 esclusivamente con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare con clausola di non trasferibilità, carta di credito, ricevuta bancaria…) è previsto un “regime premiale” che consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento. In pratica, sia per IVA che per imposte sui redditi, gli accertamenti fiscali diventano possibili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, invece del quinto anno successivo com’è normalmente previsto.
Per poter usufruire di tale beneficio, è necessario comunicare di avere rispettato entrambi i requisiti nell’anno 2023, barrando un’apposita casella nella dichiarazione dei redditi (rigo RS136), la cui trasmissione all’Agenzia delle Entrate scade il 31 ottobre prossimo.