L’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) recante conversione del DL n. 192/2014 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, ha rinviato al 7 ottobre 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi ex DPR n. 151/2011, in materia di cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 (e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina).
Si ricorda che secondo il succitato DPR n.151/2011, la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di materiali, dei cantieri stradali, ferroviari e edili, entro il prossimo 7 ottobre 2016 dovrà essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.
– Indicazioni specifiche per le aziende agricole
Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento è configurato come un DISTRIBUTORE DI GASOLIO e rientra nelle attività di prevenzione incendi se il suo volume supera i 6000 litri. Allo stesso modo più serbatoi adiacenti realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.
NOVITA’
Come previsto dal Comma 1, Art. 1-bis della Legge 116 del 11 agosto 2014, sono esonerati dall’iter amministrativi di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (SCIA Antincendio) i depositi di combustibile ad uso agricolo di capacità inferiore a 6000 litri anche se muniti di erogatore.