FOTOVOLTAICO
DISMISSIONE DEL MECCANISMO DI SCAMBIO SUL POSTO
La mezzanotte del 1° Gennaio 2025 segnerà, per circa 67.000 impianti fotovoltaici, un passaggio estremamente significativo. Tutti gli operatori, che hanno sottoscritto accordi di scambio sul posto quindici anni fa, saranno, infatti, interessati dalla cessazione dell’efficacia di tali contratti, che non potranno più essere rinnovati.
Dal 10 Dicembre 2024, gli operatori potranno scegliere un nuovo utente del dispacciamento. In difetto di scelta, a partire dal 1° Gennaio 2025, il GSE attiverà, d’ufficio, un contratto di Ritiro Dedicato (RID), in sostituzione di quello basato sullo scambio sul posto.
Per tutti coloro che hanno stipulato un contratto di scambio sul posto successivamente al 31.12.2009, il regime continuerà a trovare applicazione sino alla scadenza dei quindici anni di vigenza del relativo regime.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – ha precisato, nella propria deliberazione del 05.11.2024, che per gli operatori che subiranno la dimissione del meccanismo di scambio sul posto al 31.12.2024, le eccedenze maturate a tale data saranno erogate entro il 30.06.2025.
AGRIVOLTAICO
PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEL BANDO PNRR – RIMASTO UN RESIDUO DI POTENZA DI 70 MW
Il GSE ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste previste dalla misura del PNRR “Sviluppo Agrivoltaico”, con cui sono stati ammessi 540 progetti, per una potenza totale pari a 1.548 MW.
Come preannunciato i progetti a Registro evidenziano un residuo del contingente di potenza pari a 70 MW che si auspica possa essere nuovamente messo a bando per gli impianti entro la soglia di potenza di 1 MW.
Si segnala poi che all’interno del portale informatico “Sviluppo Agrivoltaico”, nel sito del GSE, è presente la funzionalità per comunicare l’inizio dei lavori.
La comunicazione relativa all’avvio dei lavori deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di inizio degli stessi, pertanto, per tutti i progetti in oggetto per i quali siano stati avviati i lavori, è necessario comunicare tale data non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Tutte le FAQ relative al DM n. 436 del 22 dicembre 2023 sono disponibili nella sezione Misure PNRR > Sviluppo Agrivoltaico del portale Assistenza Clienti nel sito internet del GSE.
APPROVAZIONE TESTO UNICO FER
“DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
Il Consiglio dei ministri del 25 novembre ha approvato il decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili che entrerà in vigore a fine anno.
Stando alle informazioni divulgate dal MASE, lo schema individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi. A seconda di tipologia, dimensione e localizzazione, sono previste tre strade amministrative: l’attività libera, la Procedura Abilitativa Semplificata o l’Autorizzazione unica.
Il testo approvato dispone che l’attività libera, non richiede dichiarazioni o atti di assenso, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni, mentre oggi il termine è di almeno 45 giorni. Nel caso di interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistesti o già autorizzati, a prescindere dalla collocazione dell’impianto, non occorre neanche l’autorizzazione paesaggistica. La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Per quanto riguarda l’istanza di Autorizzazione Unica, questa va presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE. Il MASE è, inoltre, competente per il permitting di tutti gli impianti off-shore: il rilascio dell’autorizzazione unica per questi non prevede la previa intesa della Regione interessata.
Tra le modifiche introdotte figura la possibilità per le Regioni di continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporta in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.Altra novità saliente, riguarderebbe l’introduzione di una disciplina delle “zone di accelerazione”di derivazione europea: si tratta di aree particolarmente appropriate allo sviluppo di progetti da FER. Il progetto collocato in queste zone beneficia di misure di semplificazione avanzata, tra cui l’esenzione dalla VIA laddove il proponente abbia attuato misure di mitigazione dell’impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.