LE PRIME INDICAZIONI DELLA REGIONE
Il Ministero della salute a maggio 2024 ha inviato alla Commissione UE il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2025-2027 della Peste Suina Africana.
Il documento, di cui si attende la formale approvazione – e che verrà rivalutato periodicamente sulla base delle evidenze epidemiologiche, del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati, o nel caso di aggiornamenti normativi, e potrà essere sottoposto ad eventuali revisioni e/o adattamenti – è direttamente applicabile, unitamente alla vigente Ordinanza commissariale ed ai Regolamenti europei di settore.
In attesa di definire più compiutamente gli obiettivi minimi di controllo nella nostra Regione per l’anno corrente gli uffici della Sanità animale della Regione Veneto evidenziano i seguenti punti del Piano.
Sorveglianza passiva sui suini detenuti: campionamento sistematico degli animali morti spontaneamente e di almeno 2 animali morti/settimana per ogni Regione e Provincia Autonoma, prelevati prioritariamente nelle aziende commerciali fino a 50 capi (tra familiari e commerciali, con particolare attenzione agli allevamenti semibradi). Inoltre come previsto dall’Ordinanza commissariale, nelle zone indenni del territorio continentale si esegue il controllo virologico dei casi sospetti, e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio. Nelle zone indenni si procede inoltre alla vigilanza clinica, verifiche sulle biosicurezze, allineamento dei dati anagrafici.
Sorveglianza passiva nei cinghiali – Controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico). I cinghiali selvatici cacciati/abbattuti nei territori indenni in seguito alle attività di depopolamento previste dal Piano della Catture/PRIU non vengono testati per PSA.
Controlli biosicurezza suini – All’ art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 28 giugno 2022 stati definiti gli obiettivi per l’anno 2024, che prevedono il controllo del 30% del totale degli allevamenti commerciali di grandi dimensioni e del 10% degli allevamenti commerciali di piccole dimensioni. (..), al fine di completare la verifica degli allevamenti di grandi dimensioni nell’arco temporale di 3/4 anni . I controlli saranno comunque rimodulati di anno in anno sulla base del numero di controlli ufficiali di biosicurezza effettuati nel corso dell’anno precedente, della situazione epidemiologica e delle osservazioni ricevute dalla CE/esperti EUVET.
Inoltre, in base all’Ordinanza del Commissario straordinario i controlli sulle biosicurezze in zona di restrizione parte I e in zona indenne devono essere prioritariamente condotti nelle aziende della tipologia semibrado. Qualora invece l’allevamento sia in un territorio indenne vengono comunque verificati i punti relativi alla biosicurezza rafforzata, che non sono obbligatori ma che vengono controllati proattivamente in funzione di una possibile introduzione del virus per contiguità territoriale o a distanza a causa del fattore umano.