Con Ordinanza del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di agevolazioni IMU. Com’è noto, per i fabbricati rurali strumentali è prevista l’aliquota IMU ridotta allo 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento. La Cassazione sottolinea che la qualifica di fabbricato rurale ha carattere oggettivo e pertanto si estende a tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Per beneficiare dell’agevolazione IMU è sufficiente che il fabbricato sia censito in Catasto nella categoria D/10 oppure, per categorie diverse, che abbia l’annotazione di ruralità. Detto principio era già stato affermato dal Ministero dell’Economia e Finanze con la risoluzione n. 4 del 2023.
Ricordiamo che l’art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 557/1993 definisce i requisiti necessari per il carattere di ruralità dei fabbricati strumentali, disponendo che “deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20/2/2006 n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (…); l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Diverso è il caso delle aree edificabili: l’esenzione IMU spetta solo a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che le coltivano direttamente. Eventuali altri comproprietari non possono beneficiare di alcuna agevolazione IMU.