In caso di produzione e vendita di vino con l’assenza di alcool o con un tenore alcolico sensibilmente ridotto, va considerato anche il particolare aspetto fiscale di questo prodotto.

Innanzitutto, deve essere individuato l’inquadramento corretto in base alla gradazione alcolica presente nel prodotto finale:

1) fino a 0,5% vol. è classificato come bevanda analcolica;

2) oltre 0,5% vol. e fino a 1,2% vol. è un prodotto parzialmente dealcolizzato o bevanda alcolica;

3) oltre 1,2% vol. è classificato ai fini fiscali come vino.
IVA – In generale, alle cessioni di vino si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Per il versamento IVA le imprese agricole che adottano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72 devono applicare la percentuale di compensazione di cui al punto 36 della tabella A parte I allegata al DPR 633/72, pari al 12,3%.
La percentuale di compensazione si applica limitatamente ai “vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole”. Ne consegue che i vini alcolici con tenore di alcool inferiore a 0,5% vol. non possano applicare nessuna percentuale di compensazione, in quanto classificati come bevanda analcolica. La percentuale di compensazione spetterebbe solo per i vini di cui ai punti 2 e 3, in quanto hanno mantenuto un tenore alcolico superiore a 0,5% vol.

IRPEF – La produzione di vino è attività agricola connessa rientrante nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile, a condizione che le uve utilizzate derivino principalmente dalla propria azienda agricola (l’acquisto di uve da terzi non deve risultare prevalente). Questa attività è tassata in base al reddito catastale agrario, in quanto il prodotto vino, anche se dealcolizzato e/o parzialmente dealcolizzato, rientra nell’elenco ministeriale di cui al DM 13/2/2015.