Image by Freepik

Il Ministero della Salute, con la nota n. 9487 del 3 marzo 2025, ha introdotto delle nuove linee guida (Allegato) per la prevenzione e gestione del rischio di contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia.

Le linee guida del 2013, emanate in uno specifico periodo emergenziale, non sono più applicabili, tenuto conto che il rispetto della legislazione dell’unione europea garantisce di per sé la gestione ordinaria del controllo della filiera per il raggiungimento degli obiettivi sanitari.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 infatti, con gli articoli 14 e 15 stabilisce i requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi, e, con l’articolo 17, attribuisce agli operatori la responsabilità sulla sicurezza degli alimenti/mangimi immessi in commercio, con gli articoli 19 e 20 impone sempre all’operatore, qualora questo ritenga che un alimento/mangime non sia conforme ai requisiti di sicurezza, di avviare immediatamente procedure per ritirarlo dalla distribuzione ed informare le autorità competenti.

Nello specifico poi, il Regolamento (CE) n. 852/2004 nel definire i requisiti di igiene degli alimenti, attribuisce al sistema di autocontrollo degli operatori, in termini di analisi dei pericoli e relativa gestione, il fondamento per garantire la sicurezza degli alimenti.

Sebbene il Regolamento (UE) 2023/915, che definisce i tenori massimi consentiti di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fissi il limite a 0,050 μg/kg per l’aflatossina M1 (AfM1) nel “latte crudo, nel latte trattato termicamente e nel latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte”, a causa dell’elevata tossicità dell’AfM1, si è ritenuto opportuno stabilire un valore di attenzione inferiore o pari a 0,040 μg/kg, al fine di consentire interventi preventivi efficaci atti a ridurre il rischio per il consumatore.

In estrema sintesi il produttore di latte deve provvedere a redigere un piano di autocontrollo (HACCP) sia per la produzione di mangimi propri sia per l’utilizzo/gestione di mangimi acquistati, sia per la produzione di latte crudo. Il suddetto piano può prevedere la realizzazione delle analisi da parte del primo acquirente latte, tenendo conto di specifiche clausole.

Allegati