È stata pubblicata nella G.U. n. 208 dell’ 08/09/2015 la Legge 18 agosto 2015 n. 141 contenente disposizioni in materia di agricoltura sociale. La legge promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole.


Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione  delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e  riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la  coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della  biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione  di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini e di  persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività di cui alle lettere b), c), e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ. (con tutte le implicazioni civilistiche e fiscali previste per le attività connesse).
I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività sopra elencate, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
La definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività in questione è demandata ad un decreto del M.I.P.A.A.F. da adottare entro il 23 novembre 2015.
Il riconoscimento degli operatori in materia di agricoltura sociale è demandato alle Regioni, che devono adeguare la propria normativa a quanto disposto dalla legge n. 141/2015 entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Si ricorda che la Regione Veneto, con L.R. 28/06/2013 n. 14, pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 28/06/2013, aveva già emanato disposizioni in materia di agricoltura sociale, definendo fattorie sociali le imprese agricole, come definite dall’art. 2135 cod. civ., che svolgono le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali (previsto dall’art. 5 della L.R. 14/2013).
In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 14/2013 la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2334 del 09/12/2014, pubblicata in B.U.R. n. 120 del 19/12/2014, ha approvato il procedimento amministrativo per l’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali e le modalità della sua tenuta.

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