È stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2015/1853 (v. allegato) della commissione del 15 ottobre 2015 che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici

Per l’Italia, è previsto un intervento finanziario complessivo di circa 25 milioni di euro. Questi andranno ripartiti per quei settori che sono stati toccati dalle problematiche di mercato conseguenti agli eventi eccezionali meteorologico – ambientali nonchè commerciali (embargo russo) nel periodo 2014/2015.
I settori interessati sono: carni suine; carni bovine; latte e dei prodotti lattiero-caseari; carni ovine e caprine.

In estrema sintesi si evidenziano a seguire i principali aspetti del regolamento.
La “sovvenzione una tantum” disponibile per ciascuno Stato membro (esigua se si considera la dimensione economica dei settori zootecnici nazionali) è stata calcolata sulla base delle quote latte nazionali 2014/2015 e del patrimonio suinicolo nazionale oltre che del calo dei prezzi subito e alla siccità.
Inoltre gli incentivi comunitari devono essere distribuiti secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali il calo dei prezzi.

Si sottolineano in particolare i seguenti principi contenuti nel regolamento.
“Poiché la sovvenzione finanziaria assegnata a ciascuno Stato membro compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli agricoltori dei settori zootecnici, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza”.
Per dare loro la flessibilità necessaria per distribuire l’assistenza finanziaria mirata richiesta per affrontare le turbative, agli Stati membri è consentito a loro discrezione cumularla con altri tipi di aiuto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Altro principio essenziale è che gli Stati membri assicurano che, quando i produttori dei settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell’aiuto deve essere integralmente trasferito a favore degli allevatori.
Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del regolamento (UE) 2015/1853 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se il sostegno è stato versato ai beneficiari.
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 fino ad un massimo del 100 % dell’importo corrispondente che figura in allegato, e alle stesse condizioni di oggettività, come previsto all’articolo 1.
Gli Stati membri versano anche il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 giugno 2016.
La Confagricoltura sta seguendo da vicino i lavori attualmente in corso per quanto riguarda le disposizioni nazionali che dovranno definire le misure applicative. Una particolare attenzione riguarda quelle misure finanziarie aggiuntive – di pertinenza nazionale – soprattutto considerati i rischi di competitività rispetto alla capacità economica del resto d‘Europa di distribuire maggiori risorse ai settori interessati.

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