L’eco-schema 3 “Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico” prevede un pagamento agli agricoltori e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, individuati e misurati nel SIPA (Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole) con specifiche caratteristiche, tra cui una densità di impianto tra 60 e 300 piante per ettaro, e precisi obblighi di gestione.
Le Regioni e le Province autonome possono individuare con apposito provvedimento gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro che potranno essere ammissibili al pagamento per l’eco-schema 3. La Regione del Veneto, con Dgr n. 428 del 16 aprile 2024 ha individuato gli oliveti di particolare valore paesaggistico quelli afferenti alle zone di produzione delle D.O.P. per l’olio extra vergine di oliva con denominazione “Garda”, “Veneto Valpolicella”, “Veneto Euganei e Berici”, “Veneto del Grappa”, come definiti nei rispettivi disciplinari di produzione. Ha inoltre esercitato, limitatamente agli oliveti delle suddette zone di produzione delle D.O.P., la facoltà di deroga di cui all’articolo 19 del D.M. MASAF 23 dicembre 2022, n. 660087 e dunque ha previsto l’accesso al pagamento dell’eco-schema 3 – “Salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico”, anche alle superfici ad olivo con densità comprese tra 300 e 400 piante ad ettaro.